Lo Statuto della FIAP

STATUTO DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA DELLE
ASSOCIAZIONI DI PSICOTERAPIA

TITOLO I. DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

    1.1. È costituita la Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia, da ora in poi identificata come FIAP.
    1.2. La Federazione ha sede legale, segreteria organizzativa e amministrativa presso il Presidente.
    1.3. La Federazione si intende costituita con durata illimitata.

TITOLO II. SCOPI, METODOLOGIA E ATTIVITÀ

2. La FIAP è una Associazione apolitica senza fini di lucro. Si propone di riunire in una federazione comune le varie Organizzazioni professionali impegnate nella psicoterapia nei diversi orientamenti esistenti in Italia. In particolare si propone di:
    2.1. promuovere la professione della psicoterapia per una maggiore conoscenza ed il sollievo dalle sofferenze dovute ai disturbi psichici a vantaggio dei singoli individui, dei gruppi sociali e della collettività, a favore di una cultura del benessere complessivo della persona, nel rapporto di adattamento creativo con il contesto socio-ambientale di appartenenza;
    2.2. promuovere lo sviluppo e la regolamentazione degli standard professionali nella psicoterapia in armonia con la legislazione vigente e con le politiche che in questo ambito professionale si svilupperanno nei paesi membri della Unione Europea;
    2.3. promuovere elevati standard di formazione e aggiornamento degli psicoterapeuti, dei didatti e dei supervisori, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento allegato. In particolare verranno incoraggiate iniziative di collaborazione con Istituti universitari e di ricerca competenti nella psicoterapia e nelle materie affini, nella salvaguardia del patrimonio di competenze ed esperienze acquisite nel settore libero-professionale nei diversi orientamenti;
    2.4. definire criteri di accreditamento nella psicoterapia secondo i differenti approcci, nel rispetto delle normative di carattere nazionale o sovranazionale, laddove esistenti, provvedendo alla pubblicazione e all’aggiornamento di un elenco degli psicoterapeuti accreditati dalla FIAP contenente la specificazione dell'orientamento formativo ricevuto;
    2.5. promuovere la realizzazione, a livello nazionale e internazionale, di congressi, giornate di studio, simposi, seminari e altre attività analoghe inerenti la pratica clinica, l'approfondimento teorico, la formazione, la ricerca e la valorizzazione della psicoterapia;
    2.6. sostenere i Membri, in particolare quelli che si occupano di attività didattico-formative, nel loro processo di crescita culturale e scientifica, di adeguamento normativo, di valorizzazione delle competenze, nel rispetto dei tempi eventualmente necessari per adeguarsi agli standard richiesti;
    2.7. promuovere la psicoterapia come disciplina dotata di propria specificità scientifica professionale, nel rispetto delle leggi vigenti, che richiede come elementi costitutivi, al di là delle peculiarità dei diversi approcci, un lavoro psicoterapeutico approfondito sulla persona dello psicoterapeuta, una formazione specifica teorica e clinica, un controllo e una supervisione della pratica clinica e un impegno deontologico;
    2.8. rendere disponibili informazioni e documentazione alle organizzazioni politiche ed alle istituzioni governative competenti; mantenere una consultazione permanente con i Pubblici Poteri, proponendosi come formale interlocutore degli stessi e promuovendo iniziative utili a favorire l'adeguamento normativo a livello nazionale, regionale e locale, nonché iniziative di sostegno alla professione in ambito di materia fiscale e di copertura assicurativa del rischio professionale;
    2.9. adottare ed aggiornare un codice deontologico, compatibile con quello degli Ordini dei Medici, degli Psicologi e della EAP, relativo all’esercizio professionale della psicoterapia con riguardo alla tutela degli utenti, degli psicoterapeuti, dei didatti e degli allievi in formazione;
    2.10. sostenere l'incremento delle prestazioni psicoterapeutiche nelle istituzioni sanitarie pubbliche e favorire la promozione di questi servizi in tutte le istituzioni che si interessano della salute e del benessere della persona. Allo stesso modo promuovere l’inclusione della psicoterapia negli Enti pubblici o privati che forniscono prestazioni terapeutiche ai cittadini;
    2.11. sostenere e divulgare ricerche scientifiche nel settore, anche in collaborazione con altri Enti, promuovendo il reperimento e l’istituzione di fondi destinati a tale fine;
    2.12. promuovere scambi scientifici con altre organizzazioni nazionali e internazionali competenti nella psicoterapia e nelle scienze affini;
    2.13. promuovere lo scambio di idee e di esperienze tra i diversi orientamenti nella psicoterapia nonché la creazione di un patrimonio culturale comune, pur nella tutela delle specificità dei diversi orientamenti;
    2.14. favorire il raccordo con le realtà associative che esprimono i diversi indirizzi più accreditati nella psicoterapia sia a livello nazionale che internazionale e promuovere commissioni di studio per vagliare l'opportunità di un ampliamento a nuovi indirizzi nella disciplina, scientificamente fondati e metodologicamente validati;
    2.15. curare l'avvio di servizi di informazione e documentazione a sostegno della mutua conoscenza, dell'aggiornamento e della qualità professionale degli psicoterapeuti, valorizzando anche le moderne tecnologie di informatizzazione e trasmissione dati;
    2.16. sostenere una corretta informazione sulla psicoterapia ai cittadini, con interventi di consulenza e divulgazione attraverso i mass media;
    2.17. avviare e consolidare collegamenti funzionali con Ordini Professionali, Sindacati di categoria, Associazioni professionali ed altre realtà associative istituzionali o paraistituzionali attinenti alla disciplina in oggetto;
    2.18. tutelare i Membri di fronte agli organismi dello Stato, degli Enti pubblici e privati che si avvalgono di servizi di psicoterapia;
    2.19. contribuire all’integrazione europea in relazione all’esercizio della psicoterapia, al riconoscimento della professione nei diversi Paesi della UE, alla fruizione del diritto della libera circolazione all'interno degli stessi, all'accreditamento e adeguamento dei titoli, nonché all’eventuale elaborazione di programmi formativi congiunti a livello europeo pur nella salvaguardia degli standard richiesti a livello nazionale;
    2.20. promuovere la pubblicazione di libri, atti congressuali e riviste scientifiche inerenti la psicoterapia e le scienze affini raccordandosi organicamente con iniziative publicistiche a livello nazionale ed internazionale;
    2.21. compiere ogni altra azione utile al raggiungimento dei suddetti obiettivi e alla realizzazione delle attività menzionate o da queste derivanti;

TITOLO III. MEMBRI DELLA FEDERAZIONE

3. Sono previste tre classi di soci: Membri Ordinari, Membri Temporanei e Membri Onorari.
    3.1. Membri Ordinari: possono essere le Organizzazioni nella psicoterapia che corrispondono ai requisiti riportati di seguito e a quelli previsti dal Regolamento.
      3.1.1. Tra i Membri Ordinari acquisiscono la qualifica di Membri Ordinari Fondatori le Organizzazioni che abbiano partecipato all’atto Costitutivo della FIAP (v. art. 15.).
      3.1.2. I Membri Ordinari devono: a) essere legalmente costituiti ed avere uno statuto o equivalente, compatibile con lo statuto della FIAP, b) avere un Codice Deontologico compatibile con quello della FIAP e dell'Ordine Professionale cui gli psicoterapeuti appartengono o - in assenza di tale Codice - dichiarare per scritto di aderire a quello FIAP.
      3.1.3. L’Organizzazione deve essere costituita legalmente da almeno 5 anni ed appartenere ad una delle Aree e degli Indirizzi contemplati dalla FIAP (vedi Regolamento). Nel caso in cui alcune Organizzazioni abbiano legalmente costituito un Raggruppamento Associativo e che quest’ultimo chieda di divenire Membro Ordinario FIAP, il predetto requisito dei 5 anni di anzianità si applica alle Organizzazioni costituenti e non al Raggruppamento Associativo.
      3.1.4. Le Organizzazioni con funzioni formative devono essere in grado di fornire un training comprensivo e specializzato della durata di almeno quattro anni in un approccio della psicoterapia “scientificamente riconosciuto” ed utilizzabile su un'ampia area di applicazione. Un training è considerato comprensivo quando il suo programma formativo integri, nell’ambito di uno specifico approccio, le seguenti quattro componenti fondamentali: a) il lavoro terapeutico personale, b) l’apprendimento teorico (aspetti conoscitivi di carattere generale, applicativo e specifico, con riferimento al particolare indirizzo seguito), c) il lavoro con i pazienti (esperienza clinica), d) il suo controllo (supervisione).
      3.1.5. Si intende per “scientificamente riconosciuto” un approccio psicoterapeutico che:
      a) sia in grado di offrire un programma completo di training,
      b) possieda un modello teorico di training supportato da una sufficiente produzione scientifica,
      c) possieda un orientamento formativo internazionalmente riconosciuto,
      d) possieda un orientamento formativo basato su una specifica teoria dei disturbi psichici, delle loro cause e dei relativi modelli di intervento.
    3.2. Membri Temporanei: possono essere le Organizzazioni nella psicoterapia che non rispondendo interamente ai requisiti suddetti, si impegnano ad adeguarvisi entro un periodo massimo di 3 anni. Entro tale termine i Membri Temporanei acquisiranno la qualifica di Membri Ordinari, se si saranno adeguati interamente ai requisiti previsti per tale categoria; in caso contrario decadranno dalla qualifica di Membro FIAP. I Membri Temporanei possono richiedere di acquisire la qualifica di Membro Ordinario mediante domanda indirizzata al Presidente, valutata dal Consiglio Direttivo e ratificata in via definitiva dall’Assemblea.
    3.3. Membri Onorari: il Consiglio Direttivo può designare come Membri Onorari professionisti italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari benemerenze nella psicoterapia e che siano disponibili a sostenere la FIAP con indicazioni e consulenze laddove richiesti. I Membri Onorari vengono designati dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, e ratificati a maggioranza semplice dall’Assemblea. Gli stessi sono esenti dal pagamento delle quote associative annuali e devono accettare per scritto la loro designazione.

TITOLO IV. MODALITÀ DI AMMISSIONE

4. Le domande di ammissione alla FIAP devono essere indirizzate al Presidente, specificando l’Area e l’Indirizzo richiesti, secondo le modalità previste dal Regolamento.
    4.1. La domanda sarà esaminata in prima istanza dal Segretario, per gli aspetti formali, e successivamente dai due Rappresentanti di Area per gli aspetti di merito. Questi ultimi, dovranno redigere una relazione scritta per il Consiglio Direttivo - comunque a disposizione dell’Organizzazione richiedente - che motivi il proprio parere favorevole o contrario all’ammissione nella propria Area, indicando l’Indirizzo ritenuto idoneo, dopo aver sentito il parere dei Membri Ordinari appartenenti a quello stesso Indirizzo. Nel caso in cui i rappresentanti di Area siano di parere discorde, ciascuno di loro redigerà una propria relazione. Se entrambi i Rappresentanti di Area esprimono parere contrario, essi potranno proporre che la domanda venga esaminata dai Rappresentanti di altra Area ritenuta più idonea o che venga respinta.
    4.2. Il Consiglio Direttivo deciderà, a maggioranza assoluta dei suoi membri, l’ammissibilità dell’Organizzazione richiedente in qualità di Membro Ordinario o di Membro Temporaneo, nonché l’Area e l’Indirizzo di appartenenza. Nel caso in cui l’Area e l’Indirizzo ritenuti più idonei non corrispondano a quelli richiesti, il Segretario dovrà informare l’Organizzazione richiedente per verificare il permanere dell’interesse all’ammissione.
    4.3. In caso di parere favorevole del Consiglio Direttivo, il Segretario presenterà l’Organizzazione richiedente all’Assemblea rendendo disponibile a tutti i Delegati il materiale istruttorio e la/le relazione/i dei Rappresentanti di Area. L’Assemblea dovrà pronunciarsi, mediante votazione a maggioranza dei due terzi dei Delegati aventi diritto al voto, sulla definitiva ammissione dell’Organizzazione richiedente nella qualifica di Membro proposta dal Consiglio Direttivo.
    4.4. Le Organizzazioni non ammesse potranno ripresentare domanda, non prima dei successivi due anni.
    4.5. Soltanto a seguito del ricevimento della formale lettera di accoglimento come membro FIAP, lo stesso potrà considerarsi tale ed esibire tale titolo.

TITOLO V. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI MEMBRO

5. Il Membro perde tale qualifica per dimissioni, morosità, espulsione, radiazione.
    5.1. La cessazione per dimissioni si verifica a seguito di una richiesta scritta della Organizzazione interessata a firma del suo Presidente o, automaticamente, in caso di scioglimento dell’Organizzazione stessa.
    5.2. Nel caso in cui un Membro risulti moroso per due anni consecutivi, il Comitato Esecutivo informa, mediante lettera raccomandata, l’Organizzazione interessata dell’attivazione della procedura di decadenza per morosità e, dopo tre mesi, se il Membro non ha regolarizzato le sue quote associative, ratifica il provvedimento di decadenza.
    5.3. L’espulsione dalla FIAP si attua su proposta motivata del Consiglio Direttivo all’Assemblea, che la deve approvare con una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. La procedura di espulsione viene attivata, su proposta di un Rappresentante di Area o per iniziativa del Consiglio Direttivo stesso, nel caso in cui si abbiano ragionevoli motivi per ritenere che una data Organizzazione abbia cessato di corrispondere ai criteri fissati, nel titolo III del presente Statuto, per essere Membro della FIAP. Il Consiglio Direttivo nell’istruire la pratica ne informa l’Organizzazione interessata che potrà, nell’arco di tre mesi dal ricevimento della relativa comunicazione, presentare una propria memoria difensiva o mettere in atto quei provvedimenti necessari a ristabilire i requisiti per la sua qualifica di Membro o dimettersi volontariamente,.
    5.4. La procedura di radiazione viene attivata dal Consiglio Direttivo qualora un Membro abbia messo in atto comportamenti lesivi degli interessi legittimi della FIAP o di uno dei suoi Membri o abbia violato gravemente il Codice Deontologico della FIAP o abbia fornito false informazioni relativamente ai propri associati. Il Consiglio Direttivo nell’istruire la pratica ne informa l’Organizzazione interessata che potrà presentare una propria memoria difensiva entro tre mesi. La proposta di radiazione, formulata per scritto dal Consiglio Direttivo, viene presentata all’Assemblea congiuntamente alla memoria difensiva dell’Organizzazione interessata. L’Assemblea la ratifica a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
      5.4.1. Qualora uno o più associati di una Organizzazione Membro, mettano in atto comportamenti gravemente lesivi dei legittimi interessi della FIAP o di uno dei suoi Membri o abbiano violato gravemente il Codice Deontologico FIAP, il Consiglio Direttivo informa il Presidente dell’Organizzazione interessata chiedendogli di intervenire sui propri associati con tutti quei provvedimenti che la situazione renda necessari (fino all’espulsione degli associati in oggetto dall’Organizzazione Membro). Qualora l’Organizzazione Membro non prenda i provvedimenti necessari entro sei mesi dalla comunicazione ricevuta in proposito dal Consiglio Direttivo FIAP, essa si assume la diretta responsabilità degli atti dei suoi associati segnalati, sottoponendosi alle procedure previste negli articoli 5.3. o 5.4. del presente Statuto.
    5.5. Le Organizzazioni che si siano dimesse volontariamente o siano state dichiarate decadute per morosità possono ripresentare domanda di ammissione seguendo le stesse procedure previste nel Titolo IV.
    5.6. Le Organizzazioni che siano state espulse o radiate, qualora siano venute meno le condizioni che hanno determinato l’espulsione o la radiazione, possono presentare domanda di ammissione seguendo le stesse procedure previste dal Titolo IV non prima di tre anni dall’esecuzione del provvedimento di espulsione o radiazione.

TITOLO VI. ORGANI

6. Sono Organi della FIAP: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo.

TITOLO VII. ASSEMBLEA

7. L’Assemblea è l’Organo supremo di governo della FIAP. Si riunisce con cadenza almeno annuale, usualmente in occasione del Congresso della Federazione ed è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o in assenza anche di quest’ultimo da un Delegato facente funzione di Presidente eletto dall’Assemblea stessa. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei Delegati aventi diritto al voto, in seconda convocazione di almeno un terzo dei Delegati aventi diritto al voto.
    7.1. L’Assemblea è costituita dai Delegati nominati da ciascun Membro, in propria sede. Ogni Organizzazione Membro è tenuta a comunicare al Presidente i nominativi del/i proprio/i delegato/i e ad aggiornarlo in caso di eventuali sostituzioni. Il numero dei Delegati di ciascun Membro è determinato, in rapporto al numero dei propri associati autorizzati all’esercizio della psicoterapia dai rispettivi Ordini Professionali, secondo il seguente criterio proporzionale:
      Numero Delegati Numero Associati dell’Organizzazione Membro
      1 fino a 50
      2 da 51 a 100
      più 1 per ogni 100 da 101 a 1000 associati
      più 1 per ogni 250 oltre i 1000 associati
    7.2. Il diritto di voto è riservato ai Delegati dei Membri Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. L’Assemblea prende le sue decisioni a maggioranza dei Delegati presenti di persona o per delega, per tutte le questioni ad esclusione di quelle per le quali è stabilito un diverso quorum nel presente Statuto. Per le modifiche di Statuto e Regolamento è richiesta una maggioranza dei due terzi dei Delegati aventi diritto al voto. I verbali dell’Assemblea, redatti dal Segretario o in sua assenza da un Delegato nominato dall’Assemblea stessa, vengono trascritti in apposito libro firmato da chi ha presieduto la riunione e da chi l’ha verbalizzata.
    7.3. Ogni delegato potrà partecipare all’Assemblea essendo latore di un qualsiasi numero di deleghe scritte, esclusivamente da parte dei Delegati della propria Organizzazione Membro e di un massimo di due deleghe da parte di Delegati di altre Organizzazioni Membro.
    7.4. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata, inviata con almeno 30 giorni di anticipo a tutti i Delegati, contenente giorno, ora e luogo della riunione ed elenco degli argomenti all’Ordine del Giorno. In caso di motivata urgenza l’Assemblea può essere convocata tramite fax o telegramma o posta elettronica con un preavviso minimo di 10 giorni.
    7.5. Sono di competenza dell’Assemblea: l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e dell’ammontare delle quote sociali; la ratifica delle ammissioni, delle espulsioni e delle radiazioni dei Membri; le modifiche allo Statuto e al Regolamento; lo scioglimento della FIAP; la definizione delle linee annuali di politica della Federazione; la scelta della sede del successivo Congresso annuale; le deliberazioni su tutte le questioni sottoposte al suo esame da parte degli altri Organi della FIAP. L’Assemblea ogni due anni elegge il Presidente Designato, il Segretario, il Tesoriere, un Consigliere e i Sindaci revisori dei conti; nella stessa occasione i Delegati appartenenti a ciascuna Area eleggono due Rappresentanti di Area quali membri del Comitato Direttivo.
    7.6. I Membri Onorari e i Membri Temporanei hanno diritto di voce, ma non di voto attivo e passivo, nell’Assemblea.
    7.7. Possono essere convocate ulteriori Assemblee nell’arco dello stesso anno, su richiesta della metà più uno dei Membri Ordinari o della maggioranza del Consiglio Direttivo o per iniziativa del Presidente. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno specificare i punti che vogliono siano inseriti all’Ordine del Giorno.

TITOLO VIII. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

8. Il Consiglio Direttivo è composto dal Comitato Esecutivo e dai Rappresentanti di ciascuna delle Aree della psicoterapia indicate nel Regolamento.
    8.1. I Rappresentanti di Area durano in carica due anni e sono rieleggibili per un massimo di tre volte consecutive.
    8.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno. Le sue riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, devono essere approvati dal Consiglio stesso, trascritti in apposito libro e firmati da chi ha presieduto la riunione e da chi l’ha verbalizzata.
    8.3. Il Consiglio Direttivo attua le decisioni e le linee politiche definite dall’Assemblea. e gestisce le attività della FIAP non attribuite specificatamente ad altro Organo da questo Statuto. È di competenza del Consiglio Direttivo: la decisione sull’ammissione dei Membri Ordinari e Temporanei, la valutazione dei passaggi di qualifica da Membro Temporaneo a Membro Ordinario, la designazione dei Membri Onorari e le proposte di espulsione o radiazione dei Membri da sottoporre a ratifica dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo potrà nominare gruppi di lavoro o commissioni funzionali agli scopi ed agli obiettivi della FIAP. Tali gruppi operativi dovranno riferire regolarmente al Consiglio stesso in merito al proprio operato.

TITOLO IX. COMITATO ESECUTIVO

9. Il Comitato Esecutivo è composto da: Presidente, Vicepresidente (Presidente Designato o Presidente Uscente), un Consigliere, il Segretario e il Tesoriere.
    9.1. Il Presidente Designato assume la carica di Presidente nell’anno successivo a quello della sua elezione. Il Presidente, al termine del biennio del suo mandato, assume la carica di Presidente Uscente per un anno. Il Presidente Uscente non può essere rieletto durante i due anni successivi allo scadere della sua carica. Il Consigliere, il Segretario e il Tesoriere durano in carica due anni e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi.
    9.2. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno due volte all’anno. Le sue riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. I verbali di ogni riunione del Consiglio Esecutivo, devono essere approvati dal Consiglio stesso, trascritti in apposito libro e firmati da chi ha presieduto la riunione e da chi l’ha verbalizzata.
    9.3. Il Comitato Esecutivo:
    - definisce la proposta del programma di attività della FIAP per l’anno successivo ed il relativo bilancio preventivo per sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea,
    - redige il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea,
    - stabilisce l’ammontare delle quote sociali da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
    - determina la gestione delle spese e di eventuali finanziamenti,
    - organizza i Congressi della FIAP o ne assume la responsabilità scientifica, nominando un Comitato Organizzatore (vedi 11.4.),
    - mette in atto tutti i provvedimenti necessari per concretizzare le decisioni degli altri Organi.
    9.4. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, è il Responsabile delle Relazioni Internazionali, sovrintende alle attività sociali dando esecuzione alle delibere del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo gestisce i mezzi finanziari seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo direttamente o dandone delega al Tesoriere o a membro di sua fiducia .
    9.5. Il Segretario, oltre alle competenze già definite nel presente Statuto, ha il compito di assicurare la continuità operativa della FIAP, di tenere ed aggiornare gli elenchi dei Delegati e gli elenchi degli associati delle Organizzazioni Membro e di conservare il libro dei verbali.
    9.6. Il Tesoriere, tiene i libri contabili della FIAP, predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e dà corso alle delibere in materia economico finanziaria adottate dagli organi dell’Associazione.

TITOLO X. RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE DI PSICOTERAPIA

10. Per quel che concerne l’iter dei riconoscimenti ai sensi dell’art. 3 della legge n. 56 del 1989, la FIAP riconosce il Coordinamento Nazionale delle Scuole Private di Psicoterapia come l’unico organismo rappresentante le Scuole Private di Psicoterapia presso organi legislativi, amministrativi e giudiziari italiani.

TITOLO XI. MEZZI FINANZIARI

11. I mezzi finanziari della FIAP derivano da: quote associative, donazioni, interessi e eventuali utili di iniziative congressuali.
    11.1. L'esercizio finanziario termina al 31 dicembre di ogni anno.
    11.2. Ciascun Membro deve pagare una quota associativa annuale proporzionale al numero dei propri associati autorizzati all’esercizio della psicoterapia dai rispettivi Ordini Professionali, secondo l’ammontare stabilito dal Comitato Esecutivo ed approvato dall’Assemblea. Le quote devono essere corrisposte non oltre 3 mesi dopo la riunione dell’Assemblea. Le quote corrisposte successivamente sono gravate di una mora del 20% se versate entro sei mesi, del 50% se versate oltre tale termine, ma comunque prima della Assemblea successiva, dell’80% se versate nel corso dell’anno successivo. Parte della stessa quota verrà destinata alle Associazioni Europee e Internazionali cui la FIAP aderisce.
    11.3. La FIAP utilizza i propri mezzi finanziari per coprire: la quota di adesione alle Associazioni Europee e Internazionali cui aderisce, le spese generali di gestione della Federazione, secondo le direttive del Comitato Esecutivo.. Richieste di contributi possono essere sottoposte al vaglio del Comitato Esecutivo per attività inerenti alla FIAP o per iniziative approvate dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo.
    11.4. La gestione economica del Congresso annuale della FIAP può essere assunta dal Comitato Esecutivo o affidata ad un Comitato Organizzatore nominato dal Comitato Esecutivo. In quest’ultimo caso, il Comitato Organizzatore del Congresso si assume interamente la responsabilità di eventuali perdite del Congresso stesso e si impegna a versare alla FIAP il 20% di eventuali profitti.

TITOLO XII. COLLEGIO SINDACALE

12. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci eletti dall’Assemblea tra i suoi Membri. La carica è iterabile.
    12.1. I Sindaci dovranno esaminare i libri contabili ed i bilanci consuntivi formulando una relazione da presentare all’Assemblea.
    12.2. I Sindaci non possono ricoprire contemporaneamente altre cariche all’interno della FIAP.

TITOLO XIII. SOLVIBILITÀ

13. Tutti i debiti e le obbligazioni assunte dalla FIAP vengono garantite soltanto dagli attivi della Federazione.

TITOLO XIV. SCIOGLIMENTO

14. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato da una Assemblea che sia stata convocata specificamente per questo scopo. La decisione deve essere assunta dalla maggioranza dei due terzi dei Membri aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più commissari incaricati della liquidazione dei beni, in conformità della Legge.

TITOLO XV. NORME TRANSITORIE E FINALI

15. Possono essere Membri Ordinari Fondatori:
- Associazioni Nazionali o Sezioni Italiane legalmente costituite di Associazioni Europee che abbiano al loro interno almeno una Scuola o Istituto riconosciuto dal MURST con D.M. o che abbiano ricevuto parere favorevole dalla Commissione Ministeriale istituita a tale scopo presso lo stesso MURST;
- Scuole o Istituti che pur non facendo parte di alcuna Associazione Nazionale o Sezione Nazionale legalmente riconosciuta di Associazioni Europee siano stati riconosciuti dal MURST con D.M. o che abbiano ricevuto parere favorevole dalla Commissione Ministeriale istituita a tale scopo presso lo stesso MURST e che siano in attesa di creare Associazioni Nazionali.
Per poter essere tali, tutti i Membri Ordinari Fondatori debbono inoltre rientrare in una delle Aree e Indirizzi contemplati nel Regolamento. Le Scuole o Istituti entrano nell’Area degli Altri Orientamenti e Indirizzi; possono, per non oltre due anni dalla fondazione, entrare nella loro Area specifica di appartenenza solo in assenza di Associazioni Nazionali in tale Area.
Ai fini del presente Statuto, la Associazioni Nazionali differiscono dalle Scuole e dagli Istituti per i seguenti criteri:
a) l’assenza di fini di lucro,
b) l’assenza di attività formative, gestite in proprio, nel campo della psicoterapia,
c) la distribuzione nazionale degli associati non concentrati in un’unica sede o area geografica
    15.1. Entro e non oltre due mesi dalla costituzione della FIAP i Membri Fondatori provvederanno a trasmettere l’elenco nominativo dei propri associati psicoterapeuti iscritti negli Elenchi degli Ordini dei Medici o degli Psicologi, che abbiano completato un training formativo nell’indirizzo specifico onde procedere alla convocazione dell’Assemblea Generale con la definizione del numero dei delegati per ciascun Membro Ordinario Fondatore.
    15.2. In occasione della stessa Assemblea Generale si procederà all’elezione del Presidente, che durerà in carica tre anni, del Presidente Designato che assumerà la carica di Presidente all’inizio del quarto anno del suo mandato, del Consigliere del Comitato Esecutivo, che nel primo dei due anni del suo mandato assumerà la funzione di Responsabile delle Relazioni Internazionali al posto del Presidente, del Segretario, del Tesoriere, dei Sindaci revisori dei conti; nella stessa occasione i Delegati appartenenti a ciascuna Area eleggeranno due Rappresentanti di Area quali membri del Comitato Direttivo. In occasione della Assemblea Generale che si terrà nel terzo anno dalla costituzione della FIAP (1999) verranno eletti: il Consigliere, il Segretario, il Tesoriere, i Sindaci revisori dei conti e i Rappresentanti di Area.
    15.3. Fino alla data della prima Assemblea Generale i Membri Ordinari Fondatori costituiranno il Consiglio Direttivo Provvisorio con ampia delega per l’esercizio provvisorio su tutte le materie che richiederanno l’adozione di misure urgenti con l’esclusione della possibilità di modificare lo Statuto e il Regolamento della Federazione.
    15.4. All’interno del Consiglio Direttivo, con il criterio della votazione semplice, verrà nominato un Comitato Esecutivo Provvisorio composto dal legale rappresentante della FIAP, con qualifica di Presidente Provvisorio, il Segretario Generale e il Tesoriere senza diritto di voto.