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ARTICOLO 1 - AREE E INDIRIZZI DELLA PSICOTERAPIA
Sono contemplate, al momento, le seguenti Aree e Indirizzi della Psicoterapia:
1. AREA ANALITICO-DINAMICA
Indirizzi: Adleriano; Freudiano; Gruppoanalitico; Junghiano; Lacaniano; Neo-freudiano; Transazionale.
2. AREA COGNITIVA
Indirizzi: Cognitivo-Comportamentale; Cognitivo; Costruttivista.
3. AREA CORPOREA
Indirizzi: Bioenergetico; Reichiano.
4. AREA SISTEMICO-RELAZIONALE
5. AREA UMANISTICA
Indirizzi: Centrato sulla Persona; Fenomenologico-esistenziale; Gestaltico; Psicosintetico.
6. AREA DEGLI ALTRI ORIENTAMENTI E INDIRIZZI
(per le Organizzazioni che non si identifichino in nessuna delle Aree e in nessuno degli Indirizzi di cui ai punti precedenti.)
Indirizzi: Integrativo.
In relazione a specifiche esigenze, su proposta del Consiglio Direttivo e con approvazione dell'Assemblea, potranno essere costituite nuove Aree e Indirizzi.
ARTICOLO 2 - DOMANDE DI AMMISSIONE
Le richieste di ammissione alla FIAP devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) domanda firmata dal Presidente dellOrganizzazione richiedente, nella quale si dichiara di accettare lo Statuto FIAP;
b) copia, firmata dal Presidente, dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico dellOrganizzazione richiedente;
c) in assenza di un Codice Deontologico proprio, dichiarazione scritta a firma del Presidente di adesione a quello FIAP;
d) elenco degli associati dellOrganizzazione richiedente iscritti allOrdine degli Psicologi o allOrdine dei Medici che abbiano ricevuto dal proprio Ordine Professionale lautorizzazione allesercizio della psicoterapia. Tale elenco dovrà contenere per ciascun associato i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, telefono, tipo di laurea, eventuali specializzazioni, luogo/luoghi di esercizio della professione, Ordine Regionale/Provinciale di appartenenza;
e) dichiarazione del Presidente sulla veridicità dellelenco di cui al punto precedente, nella quale si garantisca che ciascuno dei nominativi ivi indicati è al momento socio effettivo dellOrganizzazione.
ARTICOLO 3 - INCOMPATIBILITÀ
Le Organizzazioni Membro della FIAP non possono essere contemporaneamente membri di altre Associazioni incompatibili con la FIAP in quanto perseguenti gli stessi scopi. Lincompatibilità viene definita dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla Assemblea.
ARTICOLO 4 - REGISTRO DEGLI PSICOTERAPEUTI
La FIAP curerà la pubblicazione di un Registro degli Psicoterapeuti ad essa aderenti nel quale saranno inclusi gli psicoterapeuti autorizzati allesercizio della professione dai rispettivi Ordini Professionali, che siano associati alle Organizzazioni con qualifica di Membro Ordinari FIAP. Nel registro verranno specificato dati anagrafici, indirizzo professionale, Ordine Professionale di appartenenza, eventuali specializzazioni universitarie, lorganizzazione cui il professionista è associato con la relativa Area ed Indirizzo e lambito di specializzazione nellesercizio della propria attività.
ARTICOLO 5 - NORME SULLE PROCEDURE DI RECLAMO
1) Le Organizzazioni membri della FIAP consentono, nel loro ambito, procedure di reclamo, per mezzo delle quali lOrganizzazione stessa, i professionisti soci, i clienti, gli allievi possano segnalare le violazioni del Codice di etica e di deontologia professionale;
2) Le procedure di reclamo risponderanno alle seguenti caratteristiche:
a) l'organo chiamato a giudicare sui reclami deve essere elettivo e precostituito;
b) lorgano giudicante procederà anche d'ufficio;
c) prima di disporre larchiviazione, dovrà essere sentito comunque il reclamante;
d) al termine del giudizio, lorgano giudicante emetterà una decisione motivata, dopo aver sentito le parti, consentito loro il pieno esercizio del diritto alla difesa, nel rispetto delle regole del contraddittorio, e aver tentato, se opportuno, di conciliarle;
e) lorgano giudicante potrà irrogare, sulla base della gravità del fatto, le seguenti sanzioni: ammonizione, sospensione dalla attività associativa per un periodo non superiore a un anno, espulsione dall'Organizzazione.
f) contro ogni decisione è consentito, a ciascuna delle parti, di ricorrere al Consiglio Direttivo della FIAP, che procederà ai sensi degli artt. 6 e 7.
3) Fino all'adozione di una specifica procedura di reclamo, sarà utilizzata in ciascuna Organizzazione la procedura indicata al precedente art. 2, e lorgano giudicante sarà quello al quale è attribuita lattività direttiva dell'Organizzazione stessa.
4) Nell'ambito della FIAP, è costituita, una Commissione per 1'etica e la deontologia professionale, che dura in carica tre anni; la Commissione è composta da sei membri eletti dall'Assemblea, uno per ciascuna delle Aree previste nel Regolamento.
5) La Commissione esprime pareri consultivi su richiesta sia del Consiglio Direttivo della FIAP, sia delle Organizzazioni membri, sia dei singoli associati di queste.
6) Alla Commissione è attribuito, altresì, il compito di giudicare in ordine ai procedimenti di cui all'art. 5.4 dello Statuto della FIAP, nonché a quelli di cui al precedente art. 2.f; la Commissione si atterrà ai principi contenuti nel predetto articolo, in particolare alle lettere b) e c).
7) La Commissione giudicherà emettendo un parere inappellabile e lo trasmetterà al Consiglio Direttivo della FIAP, che determinerà a sua discrezione i provvedimenti del caso.
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