Lo European Certificate of Psychotherapy
Preambolo. L’Associazione Europea di Psicoterapia (EAP) si occupa di proteggere gli interessi di tale professione e del pubblico a cui è diretta, garantendone anche un livello adeguato relativo alla formazione e al suo esercizio. Uno dei suoi scopi immediati è quello di istituire un Certificato Europeo di Psicoterapia (ECP), che contribuirà a garantire la formazione degli psicoterapeuti secondo gli standard della EAP e la mobilità degli psicoterapeuti professionisti. Ciò in conformità con gli obiettivi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), con l’accordo sulla non discriminazione valido all’interno dell’Unione Europea (EU), e il principio di libertà di movimento delle persone e dei servizi. Il Certificato Europeo di Psicoterapia è in linea con gli Standard Europei EN 45013.

La Dichiarazione di Strasburgo sulla Psicoterapia del 1990, stabilita dalla EAP, è il caposaldo del suo impegno a creare in tutta Europa una professionalità psicoterapica coerente e indipendente.

Definizioni: Gli Statuti riveduti della EAP (Febbraio 2001) definiscono questo documento come “…il Documento del Certificato Europeo di Psicoterapia (Documento ECP) contenente le linee guida sulle procedure e i criteri della formazione e delle qualifiche”. (Statuti: *2.5); viene menzionato anche in *4.1.2 1; *4.1.3.1. Si fa anche accenno a “…un registro degli psicoterapeuti che hanno ottenuto il Certificato Europeo di Psicoterapia”. (Statuti: *13.1); il Comitato Europeo per gli Standard del Training (ETSC), il Comitato delle National Umbrella Organization (NUOC), il Comitato delle Organizzazioni Europee (EWOC), e la Commissione del Registro sono costituiti come sottocommissioni del Consiglio Direttivo (Statuti: *5.2.5). La Commissione di Convalida Scientifica è una sottocommissione del ETSC.

Documenti: I regolamenti del Consiglio Direttivo dell’EAP e le sue commissioni e sottocommissioni sono in via di definizione (2001-2002), le procedure per l’accreditamento degli Istituti di Formazione devono ancora essere definite dall’ETSC. Attualmente gli Statuti riveduti dell’EAP, la Dichiarazione dei Principi Etici dell’EAP, l’Albo dei professionisti in possesso dell’ECP e il presente documento sono i documenti principali dell’EAP.

ECP: CRITERI E PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO

1. Organismi deputati al conferimento dell’ECP

1.1 L’Associazione Europea di Psicoterapia (EAP)

1.1.1 A meno che non sia diversamente specificato, il riferimento all’EAP deve essere inteso come il Consiglio Direttivo dell’EAP o qualsiasi altro organismo appartenente all’EAP autorizzato dal Consiglio Direttivo. In materia riguardante l’ECP, sarebbe pertinenza del Comitato Europeo per gli Standard del Training (ETSC) e Commissione del Registro.

1.2. National Awarding Organization

1.2.1. Una National Awarding Organization (NAO) deve essere una organizzazione membro dell’EAP in buono stato.

1.2.2. La National Awarding Organization deve essere un’entità legale indipendente con il suo ufficio centrale nel paese in cui opera come Organizzazione Nazionale per la psicoterapia, e con uno Statuto, dei regolamenti ed altre disposizioni scritte compatibili con gli statuti dell’EAP.

1.2.3. Può essere NAO: o una Organizzazione Nazionale Ombrello (Statuti EAP 4.1.2), cioè un’unica organizzazione con sede in un Paese riconosciuta dall’EAP come la più grande organizzazione che rappresenti il maggior numero di approcci psicoterapici in quel paese; oppure, se non c’è una Organizzazione Nazionale Ombrello, un’organizzazione membro dell’EAP presente in un dato paese, identificata dall’EAP per funzionare come NAO. Una Organizzazione Nazionale Ombrello può essere nominata Organizzazione Nazionale Accreditante (National Awarding Organization, NAO) come stabilito più avanti (Statuti dell’EAP: 4.1.2.1).

1.2.3.1 Per diventare una NAO, una Organizzazione Nazionale Ombrello (NUO) deve essere accreditata dall’EAP in quanto in possesso di

  1. Delle linee guida deontologiche che vincolano tutti coloro che esercitano e che costituiscono vincolo per il conferimento del certificato.
  2. Procedure disciplinari e di reclamo che possono portare ad azioni disciplinari nei confronti di professionisti ritenuti idonei alla concessione del certificato, e, se è il caso, alla cancellazione dall’Albo.
  3. Standard di formazione compatibili con l’EAP e metodi per applicarli.

1.2.3.2. La NUO farà riferimento al Comitato delle National Umbrella Organizations (NUOC) che controllerà i dettagli della loro applicazione. Questa procedura può coinvolgere il Commissione del Registro e l’ETSC. Se l’organizzazione ha i requisiti richiesti, i suddetti organi potranno chiedere il riconoscimento come NAO al Consiglio Direttivo.

1.2.3.3. All’inizio, la NAO, se desidera essere abilitata a conferire il certificato a professionisti che non hanno completato un training riconosciuto e che tuttavia esercitano da tempo la professione, deve disporre di procedure adatte a concedere il Certificato attraverso il “grandparenting” a tali professionisti.

1.2.3.4. Ogni 5 anni la NAO deve fare richiesta di rinnovo della propria funzione di accreditamento. Ci potrebbe essere una tassa per l’esame della richiesta di rinnovo, tassa che sarà stabilita dall’EAP. Questi criteri si trovano nelle procedure NUOC.

1.2.4. Le NAO rappresentano la psicoterapia in un dato paese, approvano gli Istituti di Formazione, registrano e segnalano i professionisti per il conferimento dell’ECP.

1.3. L’Organizzazione Accreditante Europea

1.3.1. L’Organizzazione Accreditante Europea (EWAO) deve essere un’organizzazione membro dell’EAP in buono stato.

1.3.2. L’Organizzazione Accreditante Europea deve essere un’entità legale indipendente con il proprio ufficio centrale in un paese europeo e con uno Statuto, dei regolamenti ed altre disposizioni scritte compatibili con gli statuti dell’EAP e deve rappresentare gli interessi del proprio modello di psicoterapia in tutta Europa.

1.3.3. Un’Organizzazione Europea (EWO) (EAP, Statuto 4.1.3.) può essere nominata Organizzazione Accreditante Europea (EWAO) come stabilito più avanti (Statuto EAP: 4.1.3.1.).

1.3.3.1. Le EWAO devono avere: almeno un corso di formazione di livello uguale o superiore a quello richiesto per l’accreditamento dell’ECP in sei o più Paesi europei, oppure deve avere come membri organizzazioni professionali che svolgono formazione allo stesso livello. Deve avere una vasta maggioranza di membri che vivono in paesi europei.

1.3.3.2. Per diventare EWAO, un’Organizzazione Europea (EWO) deve essere riconosciuta dall’EAP che richiede quanto segue:

  1. I procedimenti di accreditamento devono raggiungere o superare uno standard compatibile con il conferimento dell’ECP. L’organizzazione deve rappresentare un modello specifico di psicoterapia come indicato dai criteri nel *4.
  2. Tale modello deve essere. o chiaramente distinto da qualsiasi altro modello rappresentato da altre EWO nell’EAP, oppure deve rappresentare il numero più ampio di professionisti appartenenti allo stesso approccio rispetto a qualsiasi altra EWO membro dell’EAP.
  3. Deve essere l’unica EWAO per quel modello.

1.3.3.3. Le EWO faranno riferimento al Comitato delle Organizzazioni Europee (EWOC) che controlleranno in dettaglio la richiesta. Questa procedura può coinvolgere la Commissione del Registro e l’ETSC. Se l’organizzazione ne ha i requisiti, la sua richiesta sarà inoltrata al Consiglio Direttivo per l’approvazione come EWAO.

1.3.3.4 Ogni 5 anni l’EWAO deve presentare domanda di rinnovo della propria funzione accreditante. Ci può essere una tassa di esame della nuova richiesta, che sarà stabilita dall’EAP. Tali criteri si trovano nelle Procedure dell’EWOC.

1.3.4 Le EWAO accreditano gli Istituti di Formazione e registrano gli psicoterapeuti appartenenti al proprio modello di psicoterapia.

1.4. Gli Istituti di Formazione

1.4.1. Gli Istituti di Formazione devono essere membri in buono stato della NAO del proprio paese e della relativa EWAO.

1.4.2 Gli Istituti di Formazione devono essere regolarmente registrati ed avere l’amministrazione e le finanze in ordine. Ogni Istituto di Formazione deve avere standard etici appropriati e procedure di reclamo per i propri allievi.

1.4.3 Un programma di formazione, accettato dall’EAP ai fini del conferimento dell’ECP, deve essere conforme ai criteri dell’ECP, deve essere accreditato dalla relativa EWAO e deve essere approvato dalla corrispettiva NAO.

1.4.4 Solo gli allievi che riescono a diplomarsi, dopo aver seguito un programma di training in psicoterapia accreditato e approvato della durata minima di quattro anni, presso un Istituto di Formazione con le caratteristiche di cui sopra, sono ammessi alla richiesta dell’ECP.

1.4.5 I criteri e le procedure con cui gli Istituti di Formazione sono accettati dall’EAP sono stabiliti dall’ETSC.

2. Condizioni per il rilascio del Certificato Europeo di Psicoterapia

2.1. La procedura e le condizioni per il rilascio dell’ECP saranno normalmente definite dal Comitato Europeo per gli Standard del Training (ETSC) del Consiglio Direttivo dell’EAP.

2.2. L’ECP sarà rilasciato ai professionisti psicoterapeuti che hanno completato una formazione accreditata e approvata, e che si attengono agli standard etici e professionali in linea con quelli dell’EAP.

2.3. Un registro delle persone a cui è stato rilasciato l’ECP, il Registro Europeo degli Psicoterapeuti (ERP), verrà pubblicato e aggiornato dall’EAP.

3. Modelli di Psicoterapia

3.1. Il metodo di psicoterapia (modello) utilizzato deve essere ben definito e distinguibile da altri modelli psicoterapeutici, con una chiara base teorica fondata sulle scienze umane.

3.2. La teoria deve essere integrata con la pratica, e applicabile ad una vasta gamma di problemi e deve essersi dimostrata efficace.

3.3. La validità scientifica del modello di psicoterapia deve essere stata accettata dall’EAP e riconosciuta in parecchi Paesi europei da parte di importanti organizzazioni professionali.

4. Durata e contenuti del training di psicoterapia

4.1. La durata complessiva del training sarà di non meno di 3200 ore, distribuite nell’arco di almeno sette anni, di cui i primi tre anni devono corrispondere ad una laurea universitaria, mentre i rimanenti quattro anni devono essere dedicati ad una formazione alla psicoterapia. L’EAP, in collaborazione con le NAO e le EWAO, definirà la proporzione degli aspetti formativi che è necessario completare prima del conferimento dell’ECP.

4.2. La formazione deve essere in conformità con i criteri della formazione professionale di base dell’EAP ed includere i seguenti elementi:

4.2.1 L’Esperienza Psicoterapeutica Personale o l’equivalente. Questa dovrebbe includere l’analisi didattica, l’esperienza su se stessi ed altri metodi che includono la riflessione su di sé, la psicoterapia, l’esperienza personale. Nessun termine è univoco per i vari modelli psicoterapeutici. Ogni training includerà accordi per assicurare che gli allievi siano in grado di identificare e gestire adeguatamente la propria partecipazione e il proprio contributo ai processi psicoterapeutici attuati secondo modelli specifici.

4.2.2 Studio teorico
Ci sarà una parte generale di didattica universitaria o professionale ed una parte che è specifica della psicoterapia. I corsi universitari o professionali che conducono al primo diploma universitario o ad una qualifica professionale equivalente in materie rilevanti per la psicoterapia possono essere considerati come una parte o come tutta la parte generale teorica della psicoterapia, ma non possono essere considerati ai fini dei quattro anni di training specifico. Lo studio teorico dei quattro anni di training specifico dovrebbe includere i seguenti elementi:

  • Teorie dello sviluppo umano nell’intero arco del ciclo vitale
  • Conoscenza degli altri approcci psicoterapeutici
  • Una teoria del cambiamento
  • Conoscenza di tematiche sociali e culturali relative alla psicoterapia
  • Teorie di psicopatologia
  • Teorie di valutazione ed intervento.

4.2.3. Formazione alla pratica
Comprenderà un’adeguata pratica accompagnata da continua supervisione appropriata rispetto al modello terapeutico e avrà una durata di almeno due anni.

4.2.4. Tirocinio in un setting di salute mentale o esperienza professionale equivalente
Il tirocinio deve fornire un’esperienza adeguata di problematiche psico-sociali e di collaborazione con altri specialisti nell’ambito della salute mentale.

4.3. La supervisione, il training e, ove possibile, la psicoterapia personale dovrebbero essere effettuati da professionisti il cui training soddisfa i criteri dell’ECP. La formazione avanzata per i didatti e i supervisori non rientrano in questi criteri, ma saranno richiesti.

5. Completamento della formazione

5.1. Completata la formazione, l’allievo (ora professionista) dovrà dimostrare maturità personale, sociale, professionale e il proprio impegno nell’aderire ad un codice professionale e a standard etici.

5.2. Ci sarà una valutazione del lavoro sia teorico che pratico.

5.3. Il professionista deve aver completato la formazione universitaria o suo equivalente nelle scienze umane o sociali e il training specialistico di quattro anni in psicoterapia all’interno di un istituto di formazione alla stessa modalità psicoterapeutica.

5.4. Il professionista deve appartenere ad un’organizzazione professionale che abbia un codice etico, procedure disciplinari e di reclamo conformi con e riconosciuti dalla NAO e dalla corrispettiva EWAO.

5.5. Le NAO e le EWAO stabiliranno come gli Istituti di Formazione devono effettuare la valutazione finale degli allievi che hanno seguito programmi di training approvati e accreditati.

6. Procedure di rilascio

6.1. La EAP riconosce che alcuni aspetti della formazione sono confidenziali mentre altri possono essere di utilità commerciale. Il materiale usato nel training può essere proprietà intellettuale dei didatti, dell’Istituto di Formazione o di altri. I membri dell’EAP e di altri organismi deputati al rilascio dell’ECP hanno il dovere di salvaguardare la riservatezza e la proprietà di tale materiale, reso loro disponibile solo a queste condizioni.

6.2. L’ECP sarà rilasciato dall’EAP secondo questi criteri e queste procedure:

6.2.1. dietro raccomandazione della National Award Organization (NAO)

6.2.2. e con l’approvazione della European Wide Award Organization (EWAO) che rappresenta il modello di psicoterapia del professionista.

6.3. L’ECP sarà rilasciato per un periodo di cinque anni, in prima istanza.

6.4. Il rilascio dell’ECP avverrà con la seguente sequenza:

6.4.1. Un’organizzazione adatta farà richiesta all’EAP per essere riconosciuta come NAO (*1.2.3.1)

6.4.2. Un’organizzazione adeguata farà richiesta all’EAP per essere riconosciuta come EWAO per quel dato modello (*1.3.3.1).

6.4.3. La NAO sottoporrà un dossier all’ETSC per ogni programma degli Istituti di Formazione inteso a far conseguire l’ECP. Tale dossier definirà in dettaglio il corso o il programma di training fornito da quell’istituto e dimostrerà che il corso e il corrispettivo istituto soddisfano i criteri dell’EAP per il conferimento dell’ECP.

6.4.4. La NAO deve assicurare che il programma di formazione e l’istituto che lo eroga ha l’accreditamento della corrispettiva EWAO.

6.4.5. Ogni EWAO deve tenere un albo dei professionisti approvato dagli Istituti di Formazione accreditati in quel modello di psicoterapia.

6.4.6. Se il dossier è esauriente, l’ETSC inoltrerà il programma di training e l’Istituto di Formazione al Consiglio Direttivo.

6.4.7. I professionisti debitamente qualificati che desiderano richiedere l’ECP devono presentare domanda alla loro NAO. La domanda deve includere un profilo degli studi fatti contrassegnato dall’Istituto di Formazione, una fotografia e la tassa.

6.4.8. Se la NAO ritiene che il richiedente è in regola per ottenere l’ECP, lo segnalerà alla Commissione del Registro dell’EAP.

6.4.9. L’EAP può:

6.4.9.1. rilasciare l’ECP

6.4.9.2. rifiutare la richiesta dando le motivazioni di tale decisione

6.4.9.3. richiedere ulteriori informazioni, quali il dossier formativo dell’allievo.

6.5. Per un periodo di tempo limitato, ci saranno accordi separati per il rilascio dell’ECP a professionisti consolidati. Questi accordi sono trattati nella sezione “grandparenting” (*9).

7. Registrazione

7.1. La Commissione del Registro sarà responsabile della registrazione sull’ERP dei particolari riguardanti gli psicoterapeuti che hanno ottenuto l’ECP, secondo modalità che soddisfino l’EAP in quanto a precisione e accessibilità.

7.2. La Commissione del Registro pubblicherà l’ERP con mezzi informatici o in altro modo e i criteri di ammissione saranno pubblicamente disponibili.

7.3. Ci sarà una procedura per cancellare i nominativi degli psicoterapeuti dall’ERP per motivi disciplinari o di salute, per il mancato pagamento della tassa o per apposita richiesta.

7.4. La tabella delle tariffe per il riconoscimento degli istituti, per il rilascio dell’ECP agli psicoterapeuti e per l’inclusione dei nominativi degli psicoterapeuti nell’ERP, sarà definita dal Consiglio Direttivo dell’EAP e ratificata dall’Assemblea Generale.

8. Procedure di reclamo e appello

8.1. Se una NAO si rifiuta di concedere l’ECP a psicoterapeuti il cui training si è svolto seguendo un modello psicoterapeutico riconosciuto dall’EAP e che hanno comunque maturato tutti i requisiti, la EWAO che rappresenta quel modello può far richiesta alla EAP di esaminare il caso. Se risulta che la NAO ha agito senza giustificati motivi, l’EAP può privarla della sua qualifica di NAO.

8.2. Se una EWAO non accredita un istituto di formazione che è stato riconosciuto da una NAO, impedendo così agli allievi di quell’istituto di conseguire l’ECP, la NAO può chiedere all’EAP di esaminare il caso. Se risulta che la EWAO ha agito senza giustificati motivi, la EAP può annullare la qualifica di EWAO.

8.3. Gli Istituti di Formazione che sono membri di una NAO e i cui corsi non sono stati inoltrati da parte della NAO per l’approvazione, possono, in assenza di una corrispettiva EWAO, appellarsi direttamente all’ETSC che esaminerà il caso e potrà inoltrare il corso di quell’istituto al Consiglio Direttivo, perché sia approvato se ha i requisiti richiesti.

8.4. Se un’Organizzazione Accreditante (NAO, EWAO) ha agito in modo improprio o è stato dimostrato che ha torto e ciò è stato chiaramente stabilito al di fuori dell’EAP (come un Tribunale, una giuria di arbitrato, o un organismo del riesame, o per ammissione propria), allora l’autorizzazione come Organizzazione Accreditante può essere riconsiderata, sospesa o rimossa: si possono richiedere opportune modifiche dello statuto, delle norme etiche o delle procedure; oppure l’appartenenza all’EAP può essere sospesa o annullata.

8.5. Se un Istituto di Formazione che rilascia l’ECP ha agito in modo improprio o ha palesemente torto e ciò è stato chiaramente stabilito al di fuori dell’EAP (come un Tribunale, una giuria di arbitrato, un organismo del riesame o per ammissione propria), l’EAP chiederà che su alcuni punti vengano condotte indagini da parte delle corrispettive NAO e EWAO (dove esistono) prima di decidere di continuare a procedere.

8.6. La sospensione o la cancellazione di una NAO o di una EWAO come membro dell’EAP, o la rimozione della approvazione da parte della NAO o dell’accreditamento da parte dalla EWAO nei confronti di un Istituto di Formazione o di un programma di training, non minaccerà la qualifica degli psicoterapeuti già in possesso dell’ECP.

8.7. Se viene presentato reclamo nei confronti di uno psicoterapeuta in possesso dell’ECP, questo va indirizzato alla corrispettiva NAO e possibilmente alla EWAO. Queste organizzazioni devono seguire le proprie procedure di reclamo e gestire il reclamo in modo appropriato. Se, in conseguenza di un qualsiasi procedimento disciplinare, la NAO o l’EWAO sospende o rimuove uno psicoterapeuta dal proprio Registro, informerà di ciò immediatamente l’Ufficiale del Registro dell’EAP, che procederà con un’azione opportuna.

9. Grandparenting

9.1. L’introduzione di una qualsiasi qualifica professionale nuova significa che lo status di coloro che esercitano la professione deve essere riconosciuto. Ciò è particolarmente importante quando si tratta di una qualifica il cui possesso diventa necessario per godere di certi privilegi professionali siano, come può essere nel caso dell’ECP. Potrebbe essere opportuno insistere sul fatto che alcuni psicoterapeuti dimostrano di aver seguito un training che risponde ai criteri dell’ECP, ma questo sarebbe assurdo nel caso di psicoterapeuti già riconosciuti come esperti nel loro campo che hanno acquisito gran parte o tutta la loro perizia attraverso la pratica professionale. Questa è la situazione normale nel caso di modalità nuove, o di paesi dove la psicoterapia è in rapido sviluppo. Il riconoscimento dei professionisti che hanno acquisito competenza attraverso la pratica e non necessariamente attraverso il training è noto come grandparenting.

9.2. Il grandparenting è basato sui seguenti principi:

9.2.1. Gli alti standard dell’ECP devono essere mantenuti.

9.2.2. L’ECP non può essere concesso ad un professionista se la segnalazione non proviene da una NAO.

9.2.3. È riconosciuto il ruolo della corrispettiva EWAO di monitorare gli standard formativi nell’ambito di un particolare modello.

9.2.4. Vengono riconosciuti gli accordi interni adottati dalle varie NAO.

9.2.5. I professionisti di paesi senza NAO non devono essere svantaggiati dalle procedure per il rilascio dell’ECP.

9.2.6. Il professionista non deve sottoporsi ad esame né intraprendere altra formazione.

9.2.7. L’EAP detiene l’autorità ultima (massima) sul rilascio dell’ECP.

9.3. I criteri del grandparenting sono:

9.3.1. Il professionista con grandparenting ha livelli di abilità uguali o superiori rispetto a quelli di un professionista che ha seguito un training secondo gli standard dell’ECP.

9.3.2. Il professionista è membro di un organismo professionale, che di solito è un’organizzazione membro della propria NAO, e aderisce ad un codice etico che è in linea con quello dell’EAP.

9.3.3. Il professionista ha competenza in un modello di psicoterapia riconosciuto dall’EAP.

9.3.4. Il professionista ha esercitato una professione indipendente per un periodo ragionevole tale da giustificare il grandparenting, ed è in linea con le disposizioni della NAO del suo paese.

9.3.5. I professionisti che stanno seguendo un training o che hanno completato un training di recente, non saranno normalmente presi in considerazione ai fini del grandparenting, ma potranno farsi riconoscere il proprio training in modo retroattivo.

9.4. Le procedure di grandparenting sono:

9.4.1. La NAO deve aver soddisfatto i requisiti richiesti dalla EAP in quanto le procedure nazionali per ottenere il grandparenting sono state elaborate e risultano accettabili.

9.4.2. Il professionista è raccomandato dalla propria NAO, con l’approvazione della rispettiva EWAO e/o dell’EWO. In assenza di un modello specificato, l’approvazione può essere rilasciata dall’ETSC su proposta del Grandparenting Advisory Panel (GAP) (vedi *10.2.2.).

9.4.3. C’è un protocollo ufficiale con cui la conoscenza teorica del professionista e la sua abilità pratica in un determinato modello vengono esaminate dalla NAO. Ciò potrebbe includere un riesame fatto da pari, come un colloquio condotto da colleghi o l’inclusione, da parte di pari, in una società professionale. Saranno prese in considerazione tutte le pubblicazioni che dimostrano conoscenze teoriche di rilievo. Saranno considerati la durata dell’attività svolta e i tipi di lavoro fatto.

9.4.4. La NAO sottoporrà i nominativi dei professionisti alla Commissione del Registro, ai fini del rilascio dell’ECP tramite grandparenting.

9.4.5. Ogni NAO avrà tre anni a partire dalla data di accettazione del primo nominativo per completare la presentazione di tutti i nominativi dei professionisti del proprio paese da includere nel grandparenting. Dopo tale scadenza altri candidati al grandparenting non saranno di regola accettati dall’EAP.

9.4.6. La NAO non deve presentare candidati al grandparenting fino a quando le procedure nazionali non sono a posto e non vengono approvate dall’EAP.

9.4.7. Finchè le procedure per accreditare gli Istituti di Formazione non sono definite dall’EAP, una NAO può far domanda di estensione delle procedure per il grandparenting all’ETSC.

9.4.8. Le NAO possono proporre procedure transitorie per il rilascio dell’ECP prima al NUOC e all’EWOC e poi all’ETSC, per quelle persone che hanno seguito un training con gli stessi standard dell’ECP, ma che non rientrano in tutte le condizioni di grandparenting.

10. Eccezioni

10.1. Se non c’è una NAO, una National Umbrella Organization, o un’organizzazione adatta o disposta ad operare come NAO, un professionista opportunamente qualificato può ottenere l’ECP su richiesta di una NAO di un altro paese, purchè il professionista diventi membro di tale NAO e questa sia disposta ad applicare le regole dell’ECP al richiedente.

10.2. In assenza di una EWAO o:

10.2.1. un’organizzazione può essere riconosciuta dall’EAP per rappresentare quel dato modello, oppure:

10.2.2. una commissione, eletta dal Consiglio Direttivo, formata da 2 membri dell’EWOC, da 2 membri del NUOC e dal presidente (o deputato) del Comitato di Convalidazione Scientifica sostituirà una EWAO e funzionerà come Grandparenting Advisory Panel (GAP).

10.3. In caso di dubbio o di complicazioni, la EAP può richiedere e agire per avere un esperto esterno o una consulenza scientifica.

10.4. Se una EWAO è consapevole che una NAO non sta concedendo grandparenting ad alcuno per quel dato modello e in quel dato paese, essa dovrebbe richiedere alla NAO di rettificare la situazione. Se la NAO non lo fa, la EWAO chiederà all’ETSC di mettere a posto la situazione.

10.5. Se una NAO è consapevole che una EWAO non sta accreditando persone per quel dato modello in quel dato paese, allora dovrebbe chiedere alla EWAO di aggiustare la situazione. Se la EWAO non lo fa, la NAO chiederà all’ETSC di farlo. Se non c’è una corrispettiva EWAO e/o una EWO, la richiesta deve essere accettata dal GAP dell’EAP.

Stato

Il documento originale è stato in gran parte preparato da Digby Tantam e Emmy van Deurzen, co-presidenti dell’ETSC fino al 1999, dopo numerosi incontri dell’ETSC e del Consiglio Direttivo. È stato accettato dall’Assemblea Generale dell’EAP, Roma, 1997, e riveduto dall’Assemblea Generale di Vienna nel 1999.

L’ultima versione è per la maggior parte il prodotto di una Task Force, formata da Hans Krens, Traudl Szyszkowitz, Marlot Rappard, Isabelle Crespelle, Mony Elkaim e Courtenay Young su mandato del Consiglio nel Febbraio 2000; il loro documento è stato emendato e approvato dall’ETSC a Parigi nell’Ottobre del 2000. Ci sono state aggiunte (*9.4.2; 9.4.7 & 9.4.8) da parte dell’ETSC nel Febbraio del 2001 (Vienna) e nel Giugno del 2001 (Mosca) con revisioni secondo le leggi emendate dell’EAP e il documento originale dell’ECP (*1.2.2 & 1.3.2 + 1.4.5) [tutto in corsivo]. Questo testo è stato sottoposto all’esame del Consiglio Direttivo dell’Associazione Europea di Psicoterapia (EAP) nel Luglio del 2001 (Mosca), è stato accettato e la loro decisione è stata trasmessa all’Assemblea Generale. Attualmente il presente documento sostituisce tutte le altre versioni precedenti.

ETSC Consiglio Direttivo AGM Mosca Luglio 2001

(traduzione di Anna Maria Platania e Margherita Spagnuolo Lobb)


Cosa fare per avere il Certificato di Psicoterapia in Italia

L’Italia ha dovuto superare due problemi per essere in grado di attribuire i Certificati Europei: uno legislativo e uno diplomatico. Il problema legislativo è naturalmente legato alla nostra legge 56/89, che apre l’accesso alla professione esclusivamente ai laureati in psicologia e medicina (cosa che potrebbe suonare contraria alla dichiarazione di Strasburgo, che sancisce il principio della autonomia di questa professione, e che comunque lega la professione dello psicoterapeuta ad una formazione di base universitaria che non sia necessariamente medicina o psicologia). Questo problema di noi italiani è stato superato con la decisione di rimandare alla sede centrale dell’EAP eventuali richieste da parte di psicoterapeuti che non sono stati riconosciuti tali dallo stato italiano a causa del titolo di studio.

Il problema diplomatico invece è stato legato alla costituzione in Italia, per motivi che prescindono dal nostro tema, di due associazioni nazionali ombrello, la FIAP e la FAIP. Questo esordio “schizofita” ci ha creato non pochi problemi nel contesto europeo, che ha aspettato che fossero le due associazioni italiane stesse a trovare un accordo. Per buona volontà di ambedue le associazioni, l’accordo è stato trovato, e prevede che la NAO italiana sia la FIAP, ma che le richieste di attribuzione del Certificato siano esaminate da una commissione mista FIAP/FAIP composta da due membri della FIAP (Lorenzo Cionini e Marilù Vinci) e da due membri della FAIP (Roberto Parrini e Sara Russo) e presieduta dalla sottoscritta. La commissione esamina le richieste e completa le procedure da attuarsi a livello nazionale. Quindi invia le richieste accettate all’Ufficiale del Registro. Quest’ultimo accoglierà la richiesta e attribuirà il Certificato se ulteriori requisiti sono soddisfatti. Il nome del possessore del Certificato viene quindi pubblicato nel Registro Europeo degli Psicoterapeuti, punto di riferimento sia per colleghi esteri (per invii di pazienti, scambi di esperienze, ecc.), che per altri organismi sanitari e governativi europei (non dobbiamo dimenticare che l’EAP è una NGO – Non Governative Organization - nella Commissione Europea).

Le richieste di coloro che non hanno avuto il riconoscimento della propria attività psicoterapica in Italia, in quanto non in possesso dei requisiti di laurea in psicologia o in medicina previsti dalla legge 56/89, verranno esaminate secondo i training standard dell’EAP e inviate, come già detto sopra, alla commissione di accreditamento europea.

Il Certificato Europeo di Psicoterapia apre pertanto la strada della nostra pratica professionale all’Europa.

Per i colleghi italiani, che appartengono ad un contesto in cui la psicoterapia risponde ai criteri più rigorosi d’Europa, ottenere un Certificato Europeo non è difficile e nello stesso tempo dà interessanti possibilità di scambio e di riconoscimento della propria professione.

Per richiedere il Certificato Europeo, seguite la procedura qui indicata.

Procedura per la richiesta dell’ECP attraverso il Granparenting

1. Compilare il Modulo di Registrazione qui allegato per la richiesta del Certificato Europeo di Psicoterapia predisposto dalla EAP.
2. Presentare una autocertificazione (secondo le norme di legge sull’autocertificazione) in cui si dichiari di esercitare l’attività di psicoterapia da almeno cinque anni dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal proprio Albo Professionale.
3. Produrre una presentazione da parte di una delle Associazioni Nazionali di Psicoterapia riconosciute dalla FIAP o dalla FAIP che attesti che al richiedente viene riconosciuta la qualifica di psicoterapeuta nel metodo di psicoterapia proprio di tale Associazione.
4. Presentare un curriculum nel quale siano evidenziate: le proprie attività scientifiche e didattiche nel campo della psicoterapia, le relazioni presentate a congressi e l’elenco delle pubblicazioni.

Tale documentazione dovrà essere inviata alla Segreteria della FIAP (presso Istituto di Gestalt, via San Sebastiano 38, 96100 Siracusa) che provvederà a inoltrarla alla Commissione suddetta incaricata di vagliare le richieste di ottenimento dell’ECP.

Il certificato europeo ha un costo, imposto dall’EAP, di Euro 200.Tale importo verrà richiesto al candidato dalla commissione – che lo invierà a Vienna - appena la domanda sarà accolta.

Con la fiducia che la realtà europea potrà dare molto alla nostra professione, mi auguro di leggere tanti nomi di colleghi italiani nel Registro Europeo degli Psicoterapeuti: ne abbiamo buon diritto.

Per ulteriori informazioni sul Certificato Europeo di Psicoterapia, potete scrivere a:

Margherita Spagnuolo Lobb
C/o Istituto di Gestalt
Via San Sebastiano 38
96100 Siracusa
fax: 0931-483646
e.mail: training@gestalt.it